Approvata all’unanimità in Consiglio Regionale la legge sull’equo compenso e sulla tutela delle prestazioni professionali. La Regione Lazio disciplina in questo modo una tematica assai sentita da tanti professionisti e sulla quale anche io avevo sollecitato un intervento legislativo con una proposta di legge presentata ai primi di gennaio. Al testo approvato in aula ho comunque dato il mio contributo attraverso la presentazione di alcuni emendamenti. La legge ha come finalità la promozione e la valorizzazione delle attività professionali, attraverso il riconoscimento del diritto all’equo compenso per i professionisti. Tra questi, sono compresi anche coloro che non fanno parte di ordini o albi professionali. Mettendo ordine nella disciplina dell’equo compenso, le nuove norme contribuiranno anche a contrastare l’evasione fiscale. Scendendo nel dettaglio la legge contiene anche norme di particolare rilevanza soprattutto con riferimento a incarichi o appalti affidati dalle pubbliche amministrazioni. Si tutelano, innanzitutto, le prestazioni professionali rese ai fini della presentazione di istanze alla Pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, attraverso un meccanismo che, in sostanza, impone all’Amministrazione di acquisire una dichiarazione del professionista o dei professionisti incaricati attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente, prima del rilascio dell’atto autorizzativo. Questo principio vale anche per le prestazioni professionali svolte su incarico della stessa P.a.: la chiusura delle procedure è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, poi, la Giunta regionale adotterà atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che: negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi siano utilizzati quale criterio di riferimento per determinare l’importo a base di gara; nel caso in cui i compensi professionali non siano individuabili da specifici parametri ovvero se le professioni non siano organizzate in albi o ordini, tali importi devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali; divieto assoluto di inserimento di clausole vessatorie nella predisposizione dei contratti di incarico professionale. Infine, entro un anno dall’entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferirà alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di sviluppo economico sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni approvate.